Un acquirente che si trova di fronte ad uno scaffale nella fase di scelta di un prodotto, percepisce in primis le vibrazioni estetiche dell’etichetta e poi, forse, approfondirà la lettura delle informazioni.
Viceversa, un produttore che vuole vendere il suo olio deve prima accertarsi della conformità delle diciture da inserire in etichetta, per poi trovare una soluzione grafica che sia contemporaneamente idonea e accattivante.
Solo allora potrà procedere alla stampa delle sue etichette.
In questo articolo riassumiamo la complessa normativa per la compilazione dell’etichetta dell’olio d’oliva, presentiamo le nostre idee grafiche per la creazione di un’etichetta che sia attraente per il cliente target e proponiamo soluzioni di stampa in completa autonomia ma guidate dalla nostra immancabile assistenza.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
LE PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
Le informazioni non devono indurre l’acquirente in errore sull’identità, la quantità, e la presunta azione terapeutica del prodotto.
LEGGIBILITÀ
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti vanno situate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, indelebili e non oscurate da altri elementi grafici.
Con riferimento alla lettera x minuscola il carattere usato deve avere un’altezza minima di 1,2 mm; in caso di confezioni la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cm2 è tollerata un’altezza minima di 0,9 mm.
COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI?
Vediamole in base alle destinazioni d’uso
- LE CONFEZIONI DESTINATE AL CONSUMATORE FINALE
Recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.
- LE CONFEZIONI DESTINATE A RISTORANTI E MENSE PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI
Recipienti di capacità massima di 25 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione ed etichettati conformemente alla normativa vigente.
- LE CONFEZIONI DESTINATE A RISTORANTI E MENSE MESSE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI
Recipienti di capacità massima di 5 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione, forniti di tappo antirabbocco ed etichettati conformemente alla normativa vigente.
Ricorda! È vietata la vendita di olio allo stato sfuso per tutte le destinazioni d’uso.
LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA
- DENOMINAZIONE DI VENDITA
- PAESE DI ORIGINE (SOLO PER L’EXTRA VERGINE ED IL VERGINE)
- INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DI OLIO
- QUANTITÀ NETTA
- TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE
- RESPONSABILE COMMERCIALE DEL PRODOTTO (IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO)
- SEDE DELLO STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO
- LOTTO
- ETICHETTA NUTRIZIONALE
- CAMPAGNA DI RACCOLTA (PER L’EXTRA VERGINE ED IL VERGINE)
QUALI SONO LE DENOMINAZIONI PER L’OLIO?
- Olio extra vergine di oliva
- Olio di oliva vergine
- Olio di oliva-composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini
- Olio di sansa di oliva
LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE
È obbligatoria per l’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA e per l’OLIO DI OLIVA VERGINE
È vietata per l’OLIO DI OLIVA e per l’OLIO DI SANSA DI OLIVA
Le designazioni dell’origine riportabili possono essere:
- nel caso di oli di oliva originari di un solo Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo (es. prodotto italiano, spagnolo, etc);
- nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture:
«miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
«miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
«miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione,
- una denominazione di origine protetta (DOP) o un’indicazione geografica protetta (IGP)
- quando le olive sono state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la dicitura corretta è
«Olio (extra) vergine di oliva ottenuto (nell’Unione o in denominazione dello Stato membro interessato) da olive raccolte (nell’Unione o in denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)» (Esempio: “Olio extra vergine di oliva ottenuto in Italia da olive raccolte in Tunisia”).
In etichetta non si possono riportare riferimenti ad origini più piccole dello Stato membro come ad esempio le regioni, le provincie, le località e generiche aree geografiche
COME RIPORTARE L’ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA
La denominazione di vendita e l’origine devono apparire raggruppate e ravvicinate nel campo visivo principale (immediatamente distinguibile dall’acquirente), o sull’etichetta o sul recipiente stesso.
Queste indicazioni obbligatorie devono apparire integralmente (niente sigle o abbreviazioni) e ognuna in un corpo di testo omogeneo (font omogeneo e grandezza carattere omogenea)
INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DELL’OLIO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
OLIO DI OLIVA VERGINE: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
OLIO DI OLIVA COMPOSTO DA OLI D’OLIVA RAFFINATI E DA OLI D’OLIVA VERGINI: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»
OLIO DI SANSA DI OLIVA: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»
Queste indicazioni possono essere riportate in etichetta dove si vuole, non è necessario che siano vicine alla denominazione di vendita
LA QUANTITÀ NETTA
Le cifre che indicano la quantità netta hanno un’altezza minima variabile con la quantità stessa, secondo la seguente tabella:
- fino a 50 ml: 2 mm
- oltre 50 ml e fino a 200 ml: 3 mm
- oltre 200 e fino a 1.000 ml: 4 mm
- oltre 1.000 ml: 6 mm
Il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell’unità di misura usata (ml, cl, l) o eventualmente dal suo nome per esteso (esempi corretti: 1 L / 1 Litro / 0,75 litri)
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
Il termine minimo di conservazione di un alimento è la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Il TMC si indica con la specifica frase seguita dalla data
- «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data è indicata in giorno/mese/anno
- «da consumarsi preferibilmente entro fine …» quando la data è indicata in mese/anno
Il TMC si può indicare anche con la specifica frase seguita dall’indicazione del punto in cui essa è marcata sulla confezione
- «da consumarsi preferibilmente … vedi data sul collo della bottiglia»
LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE
L’etichetta dell’olio d’oliva deve riportare obbligatoriamente le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto: tenere al riparo della luce e dal calore.
IL RESPONSABILE COMMERCIALE
Il responsabile delle informazioni in etichetta è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto nell’Unione o l’importatore nel mercato dell’Unione.
Si deve riportare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo.
Il “marchio depositato” può essere ancora utilizzato purché come indirizzo venga riportato quello del titolare del marchio stesso
LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO
Si deve riportare la località e l’indirizzo dello stabilimento.
– Nel caso che il confezionamento sia svolto da una ditta terzista non è necessario indicarne anche il nome
– Nel caso in cui si dispone di più stabilimenti di confezionamento è possibile indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
L’obbligo dell’indicazione della sede di confezionamento non si applica agli oli preimballati, fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La sede dello stabilimento di confezionamento si può omettere nei seguenti casi:
- se coincide con quella del responsabile commerciale
- se l’eventuale marchio in etichetta contiene già l’indicazione della sede dello stabilimento
IL LOTTO
Il Lotto consente di identificare la partita, alla quale appartiene una derrata alimentare, che viene prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche.
Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità.
Deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
Il lotto non è richiesto quando il termine minimo di conservazione è espresso in giorno/mese/anno
LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Dal 13 dicembre 2016, in linea generale, è un’indicazione obbligatoria.
I valori dichiarati, espressi per 100 g o per 100 ml di olio, sono generalmente valori medi stabiliti, riportati in formato tabulare o lineare
Secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 le indicazioni obbligatorie sono:
- il valore energetico da esprimere in kJ e kcal
- la quantità di grassi e acidi grassi saturi, da esprimere in g
- la quantità di carboidrati e zuccheri, da esprimere in g
- la quantità di proteine, da esprimere in g
- la quantità di sale, da esprimere in g
Le indicazioni facoltative sono:
- gli acidi grassi monoinsaturi da esprimere in g
- gli acidi grassi polinsaturi da esprimere in g
- i polioli da esprimere in g
- l’amido da esprimere in g
- le fibre da esprimere in g
- i sali minerali o le vitamine
LA CAMPAGNA DI RACCOLTA
La «campagna di raccolta» è disciplinata sia a livello dell’Unione europea che a livello nazionale.
Sostanzialmente sia per la normativa UE che per la normativa italiana le etichette dell’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA e DELL’OLIO DI OLIVA VERGINE possono riportare l’indicazione della campagna di raccolta esclusivamente se il 100% dell’olio contenuto nella confezione proviene da tale raccolta.
La campagna di raccolta, quindi, non può mai essere indicata se l’olio confezionato proviene da una miscelazione di oli di due o più campagne.
Tale obbligo non si applica agli oli di oliva vergini prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La campagna di raccolta deve precedere il termine minimo di conservazione
Esempi:
- Se si vogliono indicare i due anni di raccolta
Campagna di raccolta olive 2018/2019
Da consumarsi preferibilmente entro il……
- Se si vuole indicare un solo anno di raccolta va specificato il mese
Campagna di raccolta olive novembre 2018
Da consumarsi preferibilmente entro il……
LE INDICAZIONI FACOLTATIVE «REGOLAMENTATE»
Si possono inserire informazioni sui metodi di produzione a freddo (temperature < 27°C), sulle caratteristiche organolettiche e il grado di acidità secondo le direttive del Reg. (CEE) n. 2568/91.
LE INDICAZIONI FACOLTATIVE «NON REGOLAMENTATE»
Le informazioni volontarie non devono indurre in inganno il consumatore e non possono invadere lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
In etichetta può essere indicata la varietà (o le varietà) di olivo coltivata (CULTIVAR) dalla quale sono state ottenute le olive che hanno prodotto l’olio, purché sia dimostrabile e riscontrabile nel «fascicolo aziendale» dell’olivicoltore.
IDEE GRAFICHE E SOLUZIONI DI STAMPA
Per inserire tutte le informazioni obbligatorie e dare spazio ad una grafica coinvolgente per il pubblico di destinazione, la maggior parte delle confezioni di olio presentano 2 etichette, una frontale ed una sul retro della bottiglia.
La cura dell’aspetto estetico e la sua originalità sono i promotori assoluti del tuo olio agli occhi del cliente.
Spesso un semplice rinnovo della grafica apre nuovi orizzonti di popolarità, quindi, anche se il tuo olio posa sullo scaffale da anni, è fondamentale mantenersi al passo dei cambiamenti, soprattutto ora che il carrello viene riempito con un click del mouse.
Contattaci per un progetto grafico personalizzato che interpreti la filosofia del tuo marchio e faccia innamorare i tuoi acquirenti ideali
Dopo averti fornito tutti gli elaborati grafici, potremmo fare ancora di più: renderti autonomo nel processo di stampa delle tue etichette.
Valuta insieme a noi la stampante perfetta per le tue esigenze
La scelta della stampante dipende dallo stile della tua etichetta:
- per una grafica classica con più di un colore devi optare per una stampante a colori
- per una grafica minimale che ha un solo colore puoi scegliere una stampante a trasferimento termico
Entrambe le tecnologie di stampa possono lavorare su tantissimi materiali, dalla carta naturale, liscia o vergata, ai materiali sintetici lucidi o trasparenti.
Parla con noi della scelta del materiale e degli adesivi perfetti per la tua applicazione
Un altro parametro fondamentale da cui dipende la scelta di una stampante è la quantità di etichette che dovrai stampare l’anno:
- per produzioni medio-basse potrai scegliere una stampante desktop compatta
- per elevati volumi di stampa dovrai riferirti ad una stampante di classe industriale
Un confronto verbale diretto è decisamente più costruttivo, ma se vuoi prendere qualche informazione per un colloquio più consapevole, ti indirizzo alla lettura di questi articoli sulle due tipologie di stampante.
Stampanti di etichette a colori per piccole produzioni
STAMPANTI DI ETICHETTE A COLORI PER VOLUMI DI STAMPA MEDIO ALTI
Elisabetta Urbisaglia
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