L’etichettatura per i prodotti della pesca

La sicurezza alimentare è fondamentale per il nostro benessere: attraverso l’etichettatura il produttore fornisce una corretta e trasparente informazione al consumatore.

Tutta la catena alimentare, dalla produzione alla trasformazione, fino alla distribuzione e vendita degli alimenti, deve garantire il rispetto di una serie di misure previste dalle normative vigenti che preservino la qualità del cibo garantendo al tempo stesso la nostra salute.

I prodotti ittici della pesca e dell’acquacoltura freschi, refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il consumo finale debbono essere etichettati con una serie di informazioni obbligatorie per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità in tutta la filiera ittica

Vediamo quali sono le informazioni obbligatorie che disciplinano la tracciabilità del prodotto ittico, dal momento della cattura alla prima vendita

Denominazione commerciale e nome scientifico della specie

Tutti i prodotti ittici devono essere commercializzati con un’appropriata identificazione ovvero la DENOMINAZIONE OBBLIGATORIA IN LINGUA ITALIANA accompagnata dal NOME SCIENTIFICO

Metodo di produzione

Deve essere indicato il metodo di produzione: ad esempio “pescato in mare…” oppure ” allevato…”

Per i miscugli di specie identiche ottenute con metodi di produzione diversi occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita

 Zona di cattura e paese di produzione

Deve essere indicata la zona dove è stato catturato il pesce

Per il pesce allevato deve essere indicato il paese di produzione

Per i miscugli di specie identiche catturate in zone di cattura diverse o raccolte in paesi di allevamento differenti si devono indicare almeno la zona della partita con quantità maggiore e deve essere indicato che i prodotti provengono da zone/ diverse

 Nota La zona di cattura non è più indicata con un codice alfanumerico (es. Zona FAO n 18) ma con la denominazione per esteso della zona di cattura (es Mar Artico), per renderla più comprensibile al consumatore.

Attrezzi da pesca

  • Per il pesce selvatico si devono indicare gli attrezzi da pesca utilizzati per la cattura: ad esempio «sciabiche», «reti da traino», «reti da imbrocco e reti analoghe», «reti da circuizione e reti da raccolta», «ami e palangari», «draghe» e «nasse e trappole».
  • Per i miscugli di specie identiche catturate utilizzando categorie di attrezzi da pesca diversi devono essere indicati gli attrezzi utilizzati per ogni partita.

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Pesce scongelato  

L’etichetta deve indicare se il prodotto è stato scongelato.

Inoltre sull’etichetta deve essere indicato il Termine minimo di conservazione/data di scadenza

 Allergeni

  • Per i prodotti preimballati deve comparire un riferimento chiaro degli eventuali allergeni. Tale riferimento deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per stile o colore di sfondo.
  • Per i prodotti non preimballati le informazioni sugli allergeni sono ugualmente obbligatorie

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 Requisiti aggiuntivi per i prodotti preimballati

Le informazioni di seguito riportate devono essere fornite per i prodotti preimballati in aggiunta a quelle sopra citate:

Elenco degli ingredienti:

Accanto alla dicitura «ingredienti» va riportato un elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso.

Quantità degli ingredienti:

Va espressa in percentuale.

Quantità netta (peso netto):

Va espressa in grammi o chilogrammi.

Va anche indicato il peso netto sgocciolato dell’alimento quando un alimento è presentato in un liquido di copertura (anche congelato o surgelato).

Condizioni di conservazione e impiego:

Occorre indicare le eventuali condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego.

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Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare:

Occorre indicare il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti e con il cui nome viene commercializzato il prodotto.

Se tale operatore non è stabilito nell’UE, vanno indicati il nome e l’indirizzo dell’importatore.

Paese d’origine o luogo di provenienza:

Tale indicazione è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore.

Dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016):

La dichiarazione include il valore energetico e la quantità di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale per 100 g o 100 ml. Possono figurarvi anche le vitamine, i minerali e altri nutrienti specificati.

Tali valori possono inoltre essere espressi «per porzione» o come percentuale dell’«assunzione di riferimento».

I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti sono esenti.

 Data di congelamento o data di primo congelamento:

Questo requisito si applica unicamente ai prodotti non trasformati.

La data va indicata come segue: «Congelato il giorno/ mese/anno».

 Acqua aggiunta:

L’acqua aggiunta va indicata nell’elenco degli ingredienti

 Proteine aggiunte provenienti da altre specie animali:

La denominazione dell’alimento deve recare l’indicazione della presenza di proteine aggiunte e della loro origine animale.

Pesce ricomposto:

I prodotti che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti legate insieme grazie ad altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure con altri sistemi, devono indicarlo.

L’operatore è tenuto a utilizzare il termine «pesce ricomposto».

Contrassegno di identificazione:

Il nome del paese, il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione e il marchio CE, o la sua traduzione in altre lingue dell’UE, devono figurare quando l’alimento è prodotto nell’UE.

Per i prodotti importati sono obbligatori soltanto il nome del paese e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione.

 Modalità di presentazione delle informazioni obbligatorie ai consumatori

Le informazioni obbligatorie devono essere rese disponibili e facilmente accessibili.

  • Sui prodotti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
  • Per i prodotti non preimballati disciplinati dal regolamento OCM le informazioni possono essere fornite in vari modi, ad esempio su etichette, cartelloni, poster e simili.
  • Le informazioni sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

  • Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o sull’etichetta in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm.

  • La denominazione completa dell’alimento e il peso netto devono comparire nello stesso campo visivo

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Riferimenti

Commissione europea

Guida tascabile sulle nuove etichette dell’UE per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinate ai consumatori

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2014 — 15 pagg. — 20 x 20 cm

ISBN 978-92-79-43877-6doi:10.2771/82798